Antitrust, multa da 9 milioni a 5 compagnie telefoniche
CRONACA
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Pubblicato il: 19/07/2017 09:58
Una multa da 9 milioni di euro per le compagnie telefoniche che operano sul territorio nazionale. In linea con quanto stabilito dal rapporto 2017 dell'Agcom
- che ha individuato una serie di sofferenze subite nell'ultimo anno
dagli utenti telefonici - l'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato ha irrogato sanzioni ai principali operatori telefonici (
Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali) per aver adottato "condotte illecite in violazione delle norme del codice del consumo
di recepimento della consumer rights, nell'ambito della
commercializzazione a distanza, online o al telefono, o fuori dei locali
commerciali (presso gli stand ad esempio) di servizi di telefonia fissa
e/o mobile".
"I casi - spiega l'Antitrust - riguardano principalmente la prassi seguita dagli operatori del settore di dare inizio all'esecuzione del contratto,
procedendo all'avvio del processo di attivazione della linea e/o di
migrazione da altro operatore, durante la pendenza del termine di 14
giorni previsto per esercitare il diritto di recesso (c.d. periodo di
ripensamento)
senza acquisire un'espressa richiesta in tal senso
da parte del consumatore". Al contrario, "il codice del consumo -
continua l'Autorità - prevede che l'esecuzione del contratto durante il
periodo di recesso sia sottratta alla sfera decisionale delle aziende,
disciplinandola come una
opzione rimessa alla decisione del solo consumatore
che, qualora interessato, dovrà farne espressa richiesta, senza che la
conclusione del contratto possa in alcun modo essere condizionata
dall’assenza di tale volontà".
Secondo l'Antitrust sono almeno tre le condotte illecite messe in atto dagli operatori telefonici: 1) "l'assenza dell'informativa richiesta dal codice del consumo,
nel sito web e nelle condizioni generali di contratto, sia in merito al
regime dei costi praticato nel caso di esecuzione anticipata del
contratto e di successivo recesso del consumatore, sia in merito alla
circostanza che eventuali costi sono dovuti solo nel caso in cui
l'anticipazione sia stata espressamente richiesta dal consumatore"; 2)
"la conclusione di contratti online, al telefono o fuori dei locali
commerciali procedendo all'avvio delle c.d. procedure di provisioning di
attivazione di una nuova linea fissa o di migrazione da altro operatore
in
assenza dell'autonoma richiesta esplicita del consumatore
prevista dalla normativa e, in ogni caso, senza metterlo nella
condizione di poter liberamente scegliere tale opzione e di poter
concludere il contratto a distanza o fuori dei locali commerciali in
assenza di tale volontà"; 3) "in caso di esercizio del diritto di
ripensamento,
l'addebito o la previsione di costi non dovuti in assenza della predetta informativa e/o della richiesta esplicita".
Inoltre, "nei confronti di alcuni operatori - spiega l'Autorità - sono state accertate ulteriori condotte in violazione delle norme consumer rights.
Per quanto riguarda Tiscali, l'Autorità ha accertato, in linea con i
precedenti, la non conformità delle procedure di teleselling rispetto a
quanto stabilito dalla disciplina. Nei confronti di Wind e Fastweb, è
stata rilevata l’illiceità di condotte essenzialmente consistenti nel
non far decorrere il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento
dalla proposta di concludere il contratto rivolta dai consumatori agli
operatori".